La vittimizzazione secondaria

Per vittimizzazione secondaria intendiamo il danno che si aggiunge alla violenza già subita: non coincide con il reato iniziale, ma con ciò che accade dopo, ad esempio domande colpevolizzanti, esposizione pubblica non necessaria, mancanza di tutela della privacy e trattamenti che fanno sentire la vittima giudicata invece che ascoltata.
È un concetto importante perché mostra una verità scomoda: la violenza non sempre finisce quando il fatto è terminato. Può continuare nei percorsi giudiziari, nei servizi, nei colloqui con gli operatori, nelle decisioni istituzionali e anche nella sfera pubblica. Le fonti europee insistono sulla necessità di prevenire ulteriori sofferenze, intimidazioni e ritorsioni.
Come si manifesta e i rischi
La vittimizzazione secondaria si manifesta quando l’attenzione si sposta dal comportamento dell’autore della violenza a quello della vittima. Accade, per esempio, quando si chiede perché non abbia denunciato prima, perché sia rimasta in una relazione violenta, perché non abbia reagito diversamente. Può manifestarsi anche nella ripetizione inutile del trauma, nella scarsa protezione della riservatezza, nella banalizzazione della violenza o nella sua trasformazione in un semplice “conflitto”.
La Direttiva 2012/29/UE impone agli Stati di garantire alle vittime un trattamento rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio.
I rischi per chi subisce vittimizzazione secondaria non sono astratti.
Il primo è il silenzio. Quando il percorso di protezione appare umiliante, ostile o invasivo, denunciare diventa più difficile. La relazione del Senato segnala che in alcuni casi le donne vengono scoraggiate dal procedere, spinte alla ritrattazione o comunque poste in condizioni che rendono più difficile riferire con pienezza la violenza subita.
Il secondo è il rischio psicologico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che la violenza contro le donne è associata a conseguenze anche gravi e durature, tra cui depressione, disturbo post-traumatico da stress, ansia, disturbi del sonno, dolore cronico e pensieri o tentativi di suicidio. In questo quadro, una risposta istituzionale o pubblica che colpevolizza, umilia o espone ulteriormente la vittima può aggravare una ferita già profonda. Per i minori la cautela deve essere ancora maggiore, perché l’esposizione pubblica e la cattiva gestione della violenza possono incidere sul loro equilibrio psico-fisico e sullo sviluppo della personalità.
Il ruolo dei media
I media hanno una responsabilità decisiva, perché possono contribuire a informare con rigore oppure a ferire una seconda volta. La vittimizzazione secondaria nella cronaca si produce quando il racconto rende riconoscibile la vittima, suggerisce una sua corresponsabilità, usa stereotipi sessisti o trasforma la violenza in spettacolo. Si pubblicano immagini, si inseguono i familiari nel pieno del trauma e il dolore viene trattato come materiale emotivo da consumo pubblico. Il confine tra informazione e spettacolarizzazione, in questi casi, viene meno.
Raccontare un fatto di cronaca non significa esporre chi l’ha subìto. Significa selezionare ciò che è essenziale, proteggere identità e dignità, ricordare che il diritto di cronaca non coincide con il diritto a mostrare tutto. Proprio per questo la deontologia giornalistica italiana oggi contiene indicazioni molto più nette sul rispetto delle vittime, dei minori e delle persone vulnerabili.
Su questo punto il riferimento centrale è il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato dall’Ordine l’11 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 1° giugno 2025. Il testo stabilisce che i giornalisti devono rispettare la dignità delle persone fragili e vulnerabili, tutelare in modo rafforzato i minorenni, evitare stereotipi di genere, non identificare le vittime di violenza neppure indirettamente, non spettacolarizzare la violenza attraverso immagini o linguaggi inappropriati e garantire l’anonimato di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche.
Quando istituzioni, operatori o media non proteggono la dignità della persona ferita, la violenza non viene contrastata fino in fondo: viene, in parte, riprodotta. Per questo il tema riguarda non solo il diritto, ma anche la cultura pubblica, il linguaggio e la responsabilità professionale. Proteggere le vittime significa anche impedire che debbano difendersi una seconda volta da chi dovrebbe ascoltarle, tutelarle o raccontare la loro storia con rispetto.
Bibliografia
- Ministero della Giustizia, Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
- Ordine dei giornalisti, Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato l’11 dicembre 2024, in vigore dal 1° giugno 2025.
- Senato della Repubblica, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale.
- Unione europea, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
- World Health Organization, Violence against women, fact sheet sulle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza.

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